Come si acquisisce la cittadinanza italiana, ce lo spiega l’Avvocato Pitorri

Diventare ed essere cittadini italiani prevede un connubio di più diritti, doveri, identità e partecipazioni non sempre facili da ricordare. In generale, come ricorda l’Avvocato Iacopo Pitorri di Roma, il più cliccato tra gli avvocati immigrazionisti, la cittadinanza italiana è il rapporto che intercorre tra individuo e Stato, uno status conferito al cittadino in base al quale, secondo l’ordinamento italiano, egli gode di pieni diritti e doveri civili e politici; ma quando è che ci si può definire cittadini italiani? E nel caso in cui non lo si fosse, come diventarlo? Vediamo in cosa consiste il moderno concetto di cittadinanza, che ad oggi è disciplinata ai sensi della legge n.91 del 5 febbraio 1992

Quando è che si acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana?

Esistono dei casi in cui si acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana; in particolare, ciò avviene per:

  • per nascita (“ius Sanguinis”), ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso di cittadinanza italiana; 
  • per nascita sul territorio italiano (“ius soli”): se il bambino nasce in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori (che possono essere stranieri, ignoti o apolidi), può richiedere la cittadinanza italiana, a patto che abbia sempre vissuto regolarmente e ininterrottamente sul suolo italiano;
  • per adozione: se adottato da un cittadino italiano, il minore diventa italiano;
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione: per riconoscimento di paternità o maternità o per dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del bambino.

In quali casi si può richiedere la cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana poi come sollevato dall’Avv. Pitorri, esperto dell’immigrazione a Roma, oltre a quella che si acquisisce automaticamente nei casi sopra riportati, si può richiedere per le seguenti motivazioni:

  • per matrimonio: un cittadino straniero o apolide può acquistare la cittadinanza due anni dopo il matrimonio con un cittadino italiano, se risiede legalmente da almeno due anni sul suolo italiano; altrimenti dopo tre anni dal matrimonio con un cittadino italiano, se risiede all’estero; tali termini di tempo sono dimezzati nel caso in cui ci siano figli nati o adottati dalla coppia;
  • per residenza: gli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni o che sono in possesso di determinati requisiti, tra cui un reddito sufficiente al sostentamento, l’assenza di precedenti penali o motivi ostativi per la sicurezza dello Stato.
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