Le ultime sentenze sulle responsabilità professionali dei commercialisti nel blog di Anna Maria Liguori, imprenditrice italiana e consulente d’impresa specializzata in organizzazione e controllo di gestione aziendale, business planning e ricerca e sviluppo di progetti innovativi a carattere digitale ed ambientale. Oggi è a capo della società We Can Solutions con la quale collaborano diversi agenti commerciali, tra i quali Danilo Del Vecchio di San Cesareo (Roma). Anna Maria Liguori è anche project manager responsabile della divisione transazione 4.0 presso l’azienda Finance e Logistic Group (https://financesrl.it/) e Vice Direttrice membro del comitato direttivo del dipartimento autonomo BioInnova presso l’Università Popolare BioMed (https://www.unipopbiomed.com/).
Blog commercialista: le responsabilità professionali
Sono tante le casistiche in cui occorre fare chiarezza in merito alle responsabilità professionali dei commercialisti. Pensiamo, ad esempio, all’invio errato della dichiarazione dei redditi, in questo caso chi è il responsabile, la società di consulenza o il commercialista? Per schiarirci un po’ le idee, abbiamo deciso di riportare le ultime sentenze sulle responsabilità professionali dei commercialisti. Scopriamole insieme!
Corte appello Salerno sez. I, 19/07/2022, n.957
Parlando del delicato tema tema di responsabilità professionale per negligente svolgimento di attività intellettuale, qualora un cliente abbia richiesto il risarcimento dei danni al professionista deve provare, oltre il danno, anche il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito. Nello specifico, se un commercialista è stato incaricato di impugnare un avviso di accertamento tributario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale deve obbligatoriamente implicare una valutazione sul probabile esito favorevole, alla commissione tributaria, del ricorso e che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
Cassazione penale sez. VI, 21/06/2022, n.30329
La Cassazione penale sez. VI, con la sentenza n. 30329 del 21 giugno 2022, ha dichiarato, ai fini degli studi di settore, che ogni professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante può essere esposto anche a sanzioni penali di cui all’art. 39 d.lgs. n. 241/1997. Questo perché viene creato un idoneo mezzo fraudolento volto ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, andando quindi ad indicare un ammontare più basso rispetto a quello effettivo delle imposte attive o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Tribunale Crotone, 14/10/2021, n.832
L’ultima sentenza che pubblichiamo in questo articolo è del Tribunale di Crotone, in merito alle responsabilità professionali dei commercialisti. Secondo il Tribunale, ogni commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, va a compromettere la posizione del cliente stesso nei confronti dell’Erario (articoli 2236 e 1176 del C.C.). In questo caso, il Tribunale di Crotone ha riconosciuto la responsabilità del commercialista in base a dichiarazioni fiscali errate e per aver inserito anche delle “poste fittizie”, con lo scopo di aumentare il volume di affari. Tali aumenti di volume, a seguito degli accertamenti fiscali effettuati, non trovavano ovviamente riscontro sia nei registri dei corrispettivi che nelle fatture emesse.