Gli aspetti fiscali di utility token e mining cripto

L’Agenzia delle Entrate con due note ha voluto fare chiarezza sugli aspetti fiscali da considerare in merito  agli utility token e alle attività di mining. Scopriamoli in collaborazione con i ragazzi del blog di Daniele Marinelli, imprenditore italiano che dirige la DTSocialize Ltd, azienda fintech che detiene il token DTCoin

Cosa sono e quali sono gli aspetti fiscali degli utility token

Gli utility token sono quei token che sono stati creati per offrire sia uno specifico servizio ai suoi proprietari che un trattamento preferenziale rispetto ad altri. Molto spesso sono le società a beneficiare di questi token, per creare hype e valore rispetto ad un determinato prodotto o servizio. A differenza dei security token, ai detentori degli utility token non è offerta una partecipazione nella società che li ha emessi, pertanto la loro funzione non può essere definita come un’opportunità di investimento. Secondo l’Agenzia delle Entrate, relativamente agli utility token non si deve applicare lo stesso quadro normativo fiscale che si applica ai voucher. 

Tale chiarimento è nato dal quesito di una società che si occupa di proteggere i diritti d’autore attraverso la loro notarizzazione su blockchain, al fine di garantirne l’immodificabilità. L’intenzione della società, per raccogliere quanto necessario per completare la propria infrastruttura tecnologica e coprire le spese, è quella di iniziare una ICO tramite l’emissione di utility token, in modo tale da depositare, ad un prezzo favorevole, la propria musica. In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, dal momento che gli utility token hanno una duplice funzione (nascono come strumenti di finanziamento e si trasformano come metodi di pagamento per servizi scontati) non si può applicare il medesimo trattamento IVA che invece è riservato ai voucher, in sede di ICO.

Cos’è il mining e quali sono i suoi aspetti fiscali 

Il mining può essere sia un modo per generare criptovalute che un metodo in cui possono essere convalidate delle transazioni effettuate tramite criptovaluta. In pratica, non parliamo soltanto di “estrarre” criptovalute ma anche di verificare la validità delle transazioni in criptovaluta che transitano sulla blockchain. L’Agenzia delle Entrate, in una nota, ha chiarito ai fini delle imposte dirette che la remunerazione del mining è inclusa nella base imponibile dell’anno fiscale e che i servizi sono resi ai sensi del TUIR. In relazione al valore delle criptovalute detenute al termine di ciascun periodo si deve considerare la differenza tra il valore fiscale iniziale e quella rilevata alla data di chiusura del periodo d’imposta. 

Per quanto riguarda i fini IRAP, invece, i guadagni dei miners concorrono alla formazione del valore della produzione netta, motivo per cui vanno a rappresentare dei ricavi per prestazioni di servizi. È stato anche analizzato, dall’Agenzia delle Entrate il trattamento fiscale che può essere applicato all’attività di mining, ai fini delle imposte dirette ed indirette. Quello che è stato stabilito è l’impossibilità di individuare l’esistenza di un servizio “personalizzato” svolto da un miner nei confronti di un beneficiario. Questo porta l’attività di mining ad essere trattata al di fuori del campo di applicazione IVA, in virtù del fatto che manca il legame di reciprocità.

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